[1]di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione
[2]I diritti di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito del presente accordo devono essere protetti e applicati in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e degli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Il presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni specifiche contenute in singoli accordi di cooperazione esistenti e futuri.
Testo vigente dal 6 maggio 2026
