[1]di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione

[2]I diritti di proprieta' intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito del presente accordo devono essere protetti e applicati in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e degli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Il presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni specifiche contenute in singoli accordi di cooperazione esistenti e futuri.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art49 · fonte su Normattiva