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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito: ((a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;))

  • b)con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, ((istiga)) a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205 CHE HA CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 marzo 1989, n. 101

1

La L. 8 marzo 1989, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso".

Testo in vigore dal 28 marzo 2006 al 13 luglio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~art3 · fonte su Normattiva