Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966
Art. 21 (Convenzione)
Ogni Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
