[1]Articolo XVIII

[2]1. - Quando l'estradizione e' accordata, l'estradando sara' avviato dalle Autorita' competenti della Parte richiesta ad un porto od aeroporto del territorio di tale Parte convenuto con la Parte richiedente. 2. - La data in cui la persona deve essere estradata alla Parte richiedente sara' convenuta tra quest'ultima e la Parte richiesta. 3. - Se la persona non e' stata presa in consegna entro sette giorni dalla data convenuta o da altra data convenuta fra le Parti a modifica della predetta data, la Parte richiesta potra' porre l'estradando in liberta'. 4. - In ogni caso, le precedenti disposizioni non impongono alla Parte richiesta di alcun obbligo di consegnare l'estradando se questi non e' stato preso in consegna prima dello spirare di due mesi dall'emmissione dell'ordine di estradizione o dal provvedimento finale delle Autorita' competenti di tale Parte, qualora l'estradando faccia domanda di essere posto in liberta' o proponga impugnazione contro la decisione di estradarlo. 5. - Se l'estradando viene posto in liberta' in applicazione del paragrafo 3 del presente Articolo, la Parte richiesta potra' rifiutare di estradarlo per lo stesso reato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxviii · fonte su Normattiva