[1]Articolo XVII

[2]1. Se l'estradizione di una persona e' richiesta contemporaneamente da una delle Parti contraenti e da un altro o da altri Stati per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta decidera' a quale di tali Stati la persona richiesta sara' estradata. 2. - Nell'adottare tale decisione la Parte richiesta considerera' tutte le circostanze ed in particolare:

  • a)le disposizioni in merito contenute in Trattati esistenti tra la Parte richiesta e l'altro o altri Stati;
  • b)la relativa gravita' dei diversi reati cui le richieste si riferiscono;
  • c)il luogo od i luoghi ove il reato o i reati furono commessi;
  • d)le date rispettive delle domande;
  • e)la cittadinanza ed il luogo di residenza abituale della persona;
  • f)la possibilita' di successiva estradizione ad un altro Stato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxvii · fonte su Normattiva