[1]Articolo XX

[2]1. - Qualora:

  • a)una persona debba essere estradata per un reato da uno Stato terzo ad una Parte contraente attraverso il territorio dell'altra Parte; e
  • b)sussistano le condizioni previste dal presente Trattato per l'estradizione della persona per tale reato tra le Parti contraenti, la Parte contraente dovra', a richiesta, permettere il transito della predetta persona attraverso il proprio territorio. 2. - La domanda di transito sara' accompagnata da:
  • a)una copia, debitamente autenticata, del mandato od ordine di cattura o da un certificato da cui risulti la condanna della persona, emessi dalla Parte richiedente; e
  • b)qualora tali documenti non precisino il reato per il quale avviene l'estradizione, da un documento nel quale sia specificato il reato e ne siano indicate le circostanze. 3. - L'autorizzazione al transito dell'estradando include l'autorizzazione a che quest'ultimo sia, durante il transito, tenuto in stato di detenzione da una persona designata dalla Parte contraente alla quale l'estradando deve essere avviato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxx · fonte su Normattiva