Art. 19 (Trattato)
1. Quando una persona debba essere estradata da uno Stato terzo ad una Parte Contraente attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente alla quale la persona deve essere estradata deve richiedere all'altra Parte contraente di permettere il transito di quella persona attraverso il suo territorio. 2. Quando riceve la suddetta richiesta la Parte richiesta concedera' quanto richiesto a meno che non sia convinta che ci siano motivi ragionevoli per rifiutarlo. 3. Il permesso di transito di una persona dovra', nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiesta, comprendere la custodia della persona durante il transito. 4. Quando una persona venga tenuta in custodia ai sensi del paragrafo 3, la Parte Contraente sul cui territorio la persona e custodita puo' decidere che la persona venga messa in liberta' se il suo trasporto non viene continuato entro un tempo ragionevole. 5. La Parte Contraente alla quale la persona viene estradata dovra' rimborsare all'altra Parte Contraente qualsiasi spesa in cui quest'ultima Parte Contraente sia incorsa a causa del transito.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
