[1]Articolo XXI

[2]1. - Qualora:

  • a)si intenda trasferire per aereo sul territorio di una Parte contraente, senza atterraggio in tale territorio, una persona che deve essere estradata da un terzo Stato all'altra Parte contraente; e
  • b)quest'ultima Parte contraente ritiene che, se l'aereo atterrasse nel suo territorio, il transito sarebbe permesso ai sensi dell'articolo XX del presente Trattato, la Parte contraente interessata notifichera' all'altra Parte contraente l'intenzione di effettuare il trasporto dell'estradando e confermera' a tale Parte contraente che, a suo avviso, il transito e' conforme alle disposizioni dell'articolo XX del presente Trattato. 2. - Nel caso di atterraggio imprevisto nel territorio di una Parte contraente di un aereo che abbia a bordo una persona cosi' trasportata, tale Parte contraente potra' o permettere il transito oppure tenere in stato di detenzione la persona in attesa di una richiesta di transito ai sensi dell'articolo XX del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxxi · fonte su Normattiva