[1]Articolo XXII

[2]1. - Se l'Australia e' la Parte richiesta, essa provvedera' a rappresentare la Repubblica italiana in ogni procedimento relativo all'estradizione della persona richiesta, e comunque rappresentera' gli interessi della Repubblica italiana. 2. - Se la Repubblica italiana e' la Parte richiesta, essa rappresentera' gli interessi dell'Australia con tutti i mezzi legali previsti dal proprio ordinamento giuridico. 3. - Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente Articolo, la Parte richiesta non avanzera' alla Parte richiedente nessuna domanda di rimborso per le spese connesse all'arresto, detenzione, istruttoria e consegna dell'estradando. 4. - Le spese relative al trasporto dell'estradando dal punto di imbarco di cui all'articolo XVIII del presente Trattato saranno a carico della Parte richiedente. 5. - Qualora, in esecuzione degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte richiesta si avvalga di pubblici ufficiali o di altre persone che non ricevono retribuzione o compenso diversi dagli onorari specifici dovuti per gli atti e servizi prestati, detta Parte avra' diritto ad ottenere dalla Parte richiedente il normale rimborso per detti atti o servizi nel medesimo modo e per lo stesso ammontare come se detti atti o servizi fossero stati prestati in un procedimento penale ordinario secondo le leggi della Parte richiesta.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxxii · fonte su Normattiva