1. Le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica. Qualora una controversia tra le Parti contraenti non potesse essere risolta per via diplomatica entro sei mesi dal suo inizio, previa richiesta di una delle Parti contraenti la stessa sara' sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale. 2. Il tribunale arbitrale sara' costituito, per ogni caso specifico, come segue. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro. I due arbitri cosi' nominati sceglieranno un cittadino d'un terzo Stato che verra' nominato presidente del tribunale arbitrale previa approvazione delle due Parti contraenti. Il presidente dovra' essere nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri. Se in nessuno dei periodi precedentemente specificati le nomine di cui trattasi hanno avuto luogo, ciascuna Parte potra', in assenza di altre intese, invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia ad effettuare le nomine necessarie. Se il presidente della Corte internazionale di giustizia e' cittadino di una delle Parti contraenti o se e' in altro modo impedito ad espletare tale compito, le nomine necessarie saranno effettuate dal vice presidente della Corte internazionale di giustizia. Se anche questi si trova in una delle situazioni impeditive richiamate nel presente paragrafo le nomine saranno effettuate dal membro piu' anziano della Corte internazionale di giustizia che non sia cittadino di una delle Parti contraenti. 3. Il tribunale arbitrale applichera' le disposizioni del presente Accordo e di altri accordi eventualmente conclusi fra le Parti contraenti e le norme del diritto internazionale generale. Esso decidera' a maggioranza di voti. La decisione sara' definitiva e vincolante per entrambe le Parti contraenti. 4. Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese relative al proprio membro del tribunale nonche' alla propria rappresentanza nel procedimento arbitrale. Le spese relative al presidente del tribunale arbitrale e le rimanenti spese saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contraenti. 5. Il tribunale arbitrale stabilira' la propria procedura.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;866~art9 · fonte su Normattiva