Art. 20 (Appendice I)
(i) Sotto riserva dell'approvazione del CGIAR, l'IPGRI puo' essere disciolto da una maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, qualora sia stato appurato che gli scopi dell'IPGRI sono stati raggiunti in misura soddisfacente, o qualora sia stata determinata l'incapacita' dell'IPGRI a funzionare efficacemente. (ii) In caso di scioglimento, i beni dell'IPGRI situati nel paese ospite o in altri paesi saranno ceduti a tali paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o distribuiti ad istituzioni che hanno finalita' analoghe a quelle dell'IPGRI nei rispettivi paesi, previo accordo tra il Governo di quei paesi ed il Consiglio, di concerto con il CGIAR. IN FEDE DI CHI, i sottoelencati Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo in un unico originale in lingua inglese. FATTO a Roma, il 9 ottobre 1991
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
