assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Lituania e tenuto conto del disposto degli articoli 106 e 107; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con la Lituania in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
