fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 105, 106, 107 e 108, fatto salvo l'articolo 107, la Lituania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
