'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia lituana, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lituania.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art108 · fonte su Normattiva