1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII originari della Lituania. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lituania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VIII originari della Comunita'.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
