1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, negli scambi tra la Comunita' e la Lituania: - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione ne' oneri di effetto equivalente, ne' si aumentano quelli gia' applicati; - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione ne' misure di effetto equivalente, ne' si rendono piu' restrittive quelle gia' esistenti. 2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Lituania e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art25 · fonte su Normattiva