D'INFORMAZIONE Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede: - scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi; - una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione e le banche dati attuali (universita' e/o enti governativi); - scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti; - formazione e consulenze; - esecuzione congiunta di progetti; - promozione e definizione congiunta di norme sulla tecnologia dell'informazione, nonche' di metodi di certificazione e di prova per l'hardware e il software; - promozione di un quadro normativo appropriato, valutazione della legislazione attuale in materia di tecnologia dell'informazione in rapporto alla normativa dell'Unione europea; - promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture; - cooperazione in materia di tecnologie per lo scambio di dati elettronici (EDI) nonche' dei sistemi e delle politiche di sicurezza dell'informazione.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
