[1]Articolo XV

[2]Riserve

[3]Le disposizioni del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali. Tuttavia, qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale puo', firmando senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o, a seconda dei casi, depositando il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una particolare riserva riguardo ad ogni specie coperta dall'Accordo o ad ogni particolare disposizione del Piano d'azione. Questa riserva puo' essere ritirata dallo Stato o dall'organizzazione che l'ha formulata, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario; tale Stato o organizzazione diverra' vincolato dalle disposizioni che erano state oggetto di riserva non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artxv · fonte su Normattiva