Parti Contraenti, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte Contraente borse di studio di varia tipologia relativamente a materie di specifico interesse per le Parti Contraenti. I termini e le condizioni di tali borse di studio verranno determinati dalle istituzioni interessate e comunicati attraverso i canali diplomatici.
Testo vigente dal 10 marzo 2006
