Ciascuna Parte Contraente, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', sosterra'. le attivita' di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte. Dette istituzioni riceveranno tutta la necessaria assistenza per il loro funzionamento, nell'ambito delle leggi vigenti nel Paese in cui operano.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;66~accordo-art6 · fonte su Normattiva