Ciascuna Parte Contraente, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', sosterra'. le attivita' di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte. Dette istituzioni riceveranno tutta la necessaria assistenza per il loro funzionamento, nell'ambito delle leggi vigenti nel Paese in cui operano.
Testo vigente dal 10 aprile 2008
