[1]Professori e studenti

[2]1. Un residente di uno Stato contraente che su invito di una Universita', Collegio o di un altro Istituto di insegnamento superiore o di ricerca scientifica dell'altro Stato Contraente soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in questo altro Stato al solo fine di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche nei predetti istituti non e' imponibile in detto altro Stato per le remunerazioni che riceve per tali attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663~art20 · fonte su Normattiva