L'Istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtu' degli articoli 22 e 23. Le modalita' per il rimborso sono stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 10.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art24 · fonte su Normattiva