Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 10.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
