Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 10.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art21 · fonte su Normattiva