Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto della istituzione dell'altro Stato contraente in virtu' delle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art16 · fonte su Normattiva