Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto della istituzione dell'altro Stato contraente in virtu' delle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 44.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
