• 1)Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite saranno corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice delle prestazioni.
  • 2)Il titolare di pensione diretta, indiretta o rendita a carico di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare della pensione o rendita.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art8 · fonte su Normattiva