Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni, soppressioni, ritenute o altri gravami per il fatto che il beneficiario risiede nell'altro Stato.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art9 · fonte su Normattiva