Le esenzioni menzionate nei precedenti articoli saranno limitate ai terreni, fabbricati e beni utilizzati per l'uso ufficiale ed esclusivo degli istituti culturali, nonche' alle partecipazioni come definite nel paragrafo 3 dell'articolo 1. Dette esenzioni non comprendono gli oneri a titolo di corrispettivo per servizi resi.
Testo vigente dal 23 marzo 1974
