1. Gli istituti culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocita', dal pagamento dei dazi doganali e da ogni altra tassa o diritto percepibile all'importazione degli oggetti di arredamento e del materiale didattico, culturale e scientifico necessari al funzionamento degli istituti stessi. 2. A meno che non siano stati pagati i dazi e gli altri diritti dovuti all'importazione, i beni importati in conformita' al paragrafo 1 di questo articolo non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito se non col consenso e secondo le condizioni e formalita' stabilite dalle competenti autorita'.

Testo vigente dal 23 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;67~art2 · fonte su Normattiva