[1]Il presente accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui i Governi degli Stati contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica. Le esenzioni previste dall'articolo 1, punto 1-a) - limitatamente alle donazioni e lasciti - e punto 1-b) avranno effetto a partire dal 1 gennaio 1971.

[2]FATTO in duplice esemplare a Helsinki, il 21 maggio 1971 nelle lingue italiana, finlandese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo della Repubblica italiana Aldo MORO Per il Governo della Repubblica di Finlandia Vaino LESKINEN

Testo vigente dal 23 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;67~art4 · fonte su Normattiva