[1]ARTICOLO VII PROPRIETA' INTELLETTUALE
[2]7.1 Le Parti si impegnano ad attuare le procedure richieste per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte ai sensi del presente Accordo, in conformita' alla legislazione nazionale delle Parti nonche', per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Testo vigente dal 26 giugno 2020
