[1]ARTICOLO VI ASPETTI FINANZIARI
[2]6.1 Il presente Accordo non stabilisce alcuna obbligazione finanziaria per le Parti o tra le Parti. I termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione prevista nel presente Accordo saranno definiti nell'ambito degli Strumenti di attuazione.
Testo vigente dal 26 giugno 2020
