1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), ciascuna parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano per motivi di nazionalita' le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle societa' e ai cittadini della Parte in questione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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