assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con l'Estonia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con l'Estonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art103 · fonte su Normattiva