TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 98 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e in conformita' degli articoli 99, 100, 102 e 103, fatto salvo l'articolo 101, la Repubblica slovacca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all'articolo 18 dello Statuto della Banca.
Testo vigente dal 7 dicembre 1994
