TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 98 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e in conformita' degli articoli 99, 100, 102 e 103, fatto salvo l'articolo 101, la Repubblica slovacca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all'articolo 18 dello Statuto della Banca.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672~art98 · fonte su Normattiva