Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 25 — Procedura di liquidazione

  • a)Tutte le operazioni della scorta regolatrice previste agli articoli 28, 29, 30 e 31, oppure al paragrafo b) dell'articolo 26 cesseranno alla data in cui il presente accordo prendera' fine. Il Direttore non procedera' piu' in seguito a nuovi acquisti di stagno-metallo e potra' vendere stagno-metallo soltanto se le disposizioni dei paragrafi b), c) o i) del presente articolo lo autorizzano.
  • b)A meno che il Consiglio non sostituisca altre disposizioni a quelle del presente articolo, il Direttore, per la liquidazione della scorta regolatrice, prendera' le misure previste ai paragrafi c), d), e), f), g), h), i) e j) del presente articolo.
  • c)Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore procedera' a una stima di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni del presente articolo e riservera', mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che ritiene sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non basti a coprire tali spese, il Direttore vendera' la quantita' di stagno-metallo necessaria per procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno.
  • d)Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verra' rimborsata.
  • e)i) La parte di ogni paese contribuente sara' fissata conformemente al paragrafo f) del presente articolo;
  • ii)Su richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovra' modificare il paragrafo f) del presente articolo.
  • f)Per stabilire la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice, il Direttore procedera' come segue:
  • i)I contributi alla scorta regolatrice di ogni paese contribuente ad esclusione di qualsiasi contributo o parte di contributo che sia stato versato conformemente all'articolo 22 e che sia stato rimborsato conformemente al medesimo articolo, saranno valutati; a tale scopo il valore di un contributo o parte di contributo effettuato in metallo da parte di un paese contribuente sara' calcolato al prezzo minimo praticato alla data in cui tale contributo e' stato richiesto e verra' aggiunto ai contributi totali versati in contanti da parte di detto paese;
  • ii)Il valore di tutto lo stagno-metallo detenuto dal Direttore alla data di scadenza del presente Accordo sara' calcolato sulla base di un prezzo appropriato dello stagno-metallo a questa data su un mercato riconosciuto convenuto dal Consiglio; dopo aver accantonato in riserva la somma di cui al paragrafo c) del presente articolo, l'importo di questo valore sara' aggiunto al totale dei contanti da lui detenuti alla stessa data;
  • iii)Qualora il totale calcolato conformemente al comma ii) sia superiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da tutti i paesi contribuenti, calcolata conformemente al comma i), l'eccedenza sara' ripartita tra i paesi contribuenti in proporzione dei contributi totali versati alla scorta regolatrice da ciascuno di essi, moltiplicati per il numero di giorni durante i quali essi erano rimasti a disposizione del Direttore sino alla scadenza del presente Accordo. A tale scopo, i contributi in stagno-metallo saranno valutati conformemente alle disposizioni del comma i) e ogni contributo individuale in metallo o in contanti sara' moltiplicato per il numero di giorni durante i quali esso e' rimasto a disposizione del Direttore. Per calcolare il numero di giorni durante i quali un contributo e' rimasto a disposizione del Direttore non sara' tenuto conto ne' del giorno in cui il contributo e' stato da lui percepito ne' del giorno in cui scade il presente Accordo L'importo dell'eccedenza cosi' attribuita ad ogni paese contribuente sara' aggiunto al totale dei contributi di tale paese, calcolato conformemente al comma i). Nella ripartizione di tale eccedenza, un contributo di un paese che e' stato privato dei suoi diritti non sara' considerato essere stato a disposizione del Direttore durante il periodo di privazione di detti diritti;
  • iv)Qualora il totale calcolato conformemente al comma ii) sia inferiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da parte di tutti i paesi contribuenti, il disavanzo sara' ripartito tra i paesi contribuenti in modo proporzionale ai loro contributi globali. L'importo del disavanzo addebitato ad ogni paese contribuente sara' detratto dal totale dei contributi di detto paese; tali contributi saranno calcolati conformemente al comma i);
  • v)Il risultato dei calcoli di cui sopra sara' considerato, per ogni paese contribuente, come la parte di tale paese nella scorta regolatrice.
  • g)Fatte salve le disposizioni del paragrafo c) del presente articolo, ogni paese contribuente ricevera' la parte che gli spetta dei fondi e dello stagno-metallo disponibili per ripartizione, conformemente al paragrafo f), rimanendo inteso che se un paese contribuente ha perso, conformemente agli articoli 19, 23, 36, 45, 46 o 56 una parte o la totalita' dei suoi diritti a partecipare al prodotto della liquidazione, la sua parte nel rimborso sara' ridotta proporzionalmente e la rimanenza sara' suddivisa tra gli altri paesi contribuenti proporzionalmente alla loro parte nella scorta regolatrice.
  • h)Il rapporto tra lo stagno-metallo e i contanti attribuiti conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) e g) del presente articolo sara' lo stesso per ciascuno dei paesi contribuenti.
  • i)Ogni paese contribuente ricevera' i contanti che gli sono attribuiti conformemente alla procedura enunciata al paragrafo f), cioe' secondo i casi:
  • i)Lo stagno-metallo attribuito ad ogni paese partecipante potra' essergli trasferito mediante consegne di cui il Consiglio fissera' il numero e la periodicita' nel corso di un periodo di tempo comunque non superiore a ventiquattro mesi; o
  • ii)Su richiesta del paese contribuente, la quantita' di stagno corrispondente a questa o quella consegna potra' essere venduta e il prodotto netto della vendita versato a detto paese.
  • j)Quando la totalita' dello stagno-metallo sara' stata liquidata conformemente alle disposizioni del paragrafo i) del presente articolo, il Direttore suddividera' tra i paesi contribuenti, secondo le proporzioni attribuite a ciascuno di essi conformemente al paragrafo c) del presente articolo, l'eventuale saldo della somma accantonata in riserva conformemente ai paragrafi e) e f) del presente articolo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art25 · fonte su Normattiva