Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno

Art. 29 — Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice

  • a)Nonostante le disposizioni dei commi ii) e iv) del paragrafo c) dell'articolo 28, il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni a termine sullo stagno quando lo ritiene necessario per conseguire gli obiettivi del presente Accordo.
  • b)Nonostante le disposizioni dei commi i) e v) del paragrafo c) dell'articolo 28, il Consiglio, se e' riunito in sessione, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta regolatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti al Direttore da detti commi non consenta di conseguire gli obiettivi del presente Accordo.
  • c)Quando il Consiglio non e' riunito in sessione, il Presidente esecutivo ha il potere di limitare o di sospendere le operazioni in virtu' del paragrafo b) del presente articolo.
  • d)Il Presidente esecutivo puo' in ogni momento revocare la limitazione o la sospensione decisa in virtu' del paragrafo c) del presente articolo.
  • e)Il Presidente esecutivo, immediatamente dopo aver deciso di limitare o di sospendere le operazioni della scorta regolatrice in virtu' del paragrafo c) del presente articolo, convoca una sessione del Consiglio allo scopo di esaminare questa decisione. Detta sessione si svolge entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della limitazione o della sospensione.
  • f)Il Consiglio puo' confermare o revocare ogni limitazione o sospensione decise in virtu' del paragrafo c) del presente articolo. Se il Consiglio non prende una decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono o continuano senza limitazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.
  • g)Fino a quando una limitazione o una sospensione, delle operazioni della scorta regolatrice, decise in virtu' del presente articolo, rimane in vigore, il Consiglio deve riesaminare questa decisione ad intervalli non superiori a sei settimane. Se nel corso di una sessione organizzata a tale scopo il Consiglio non si pronuncia per il mantenimento della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art29 · fonte su Normattiva