o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice: azione del Presidente esecutivo

  • a)Quando il Consiglio non e' riunito in sessione, il Presidente esecutivo ha il potere di limitare o di sospendere le operazioni in virtu' del paragrafo b) dell'articolo 26.
  • b)Il Presidente esecutivo puo' in ogni momento annullare la limitazione o la sospensione decisa da egli stesso in virtu' dei poteri che gli sono conferiti dal paragrafo a) del presente articolo.
  • c)Il Presidente esecutivo, immediatamente dopo aver deciso di limitare o di sospendere le operazioni della scorta regolatrice conformemente ai poteri che gli conferisce il paragrafo a) del presente articolo, convochera' una riunione del Consiglio allo scopo di riesaminare la decisione. Detta riunione si svolgera' entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della limitazione o della sospensione.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art27 · fonte su Normattiva