[1]La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. Essa entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sara' valida per un anno; sara' rinnovata tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

[3]FATTO a Berna il 15 gennaio 1970 in due esemplari in lingua italiana. Per la Repubblica italiana Enrico MARTINO Per la Confederazione svizzera Willy SPUHLER

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art9 · fonte su Normattiva