[1]La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. Essa entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sara' valida per un anno; sara' rinnovata tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi.
[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.
[3]FATTO a Berna il 15 gennaio 1970 in due esemplari in lingua italiana. Per la Repubblica italiana Enrico MARTINO Per la Confederazione svizzera Willy SPUHLER
Testo vigente dal 13 novembre 1973
