[1]Articolo XV.

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al piu' presto possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato.

[3]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

[4]Fatta al Cairo il 3 dicembre 1977 in duplice esemplare nelle lingue italiana, ed araba, i due testi facenti egualmente fede.

[5]Per la Repubblica italiana Per la Repubblica araba d'Egitto Francesco Paolo BONIFACIO A.S. TALAAT

[6]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artxv · fonte su Normattiva