1. Le autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro nazioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata, ai propri agenti. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni sono altresi' applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo. 2. Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo come se l'atto dannoso abbia avuto luogo in questo Stato. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art11 · fonte su Normattiva