1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, sono chiamati a esercitare le loro funzioni nella zona, sono dispensati dall'obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo del proprio servizio, comprovando la loro identita' e la loro qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali. Restano riservate le decisioni di divieto d'ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo. 2. Le competenti Amministrazioni dello Stato di soggiorno possono esigere che agenti dello Stato limitrofo esercitanti le loro funzioni nello Stato di soggiorno siano richiamati nel proprio Paese.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art12 · fonte su Normattiva