La corrispondenza od i colli di servizio, nonche' i valori, in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art21 · fonte su Normattiva