1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona come esse lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo, secondo le stesse formalita' e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Le persone non potranno essere arrestate nella zona, ne' condotte nello Stato limitrofo, se non per fatti sottoposti alla giurisdizione dello Stato limitrofo. Il Comune al quale l'ufficio dello Stato limitrofo e' aggregato sara', se del casco, indicato dal Governo di tale Stato. 2. Allorquando le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato. 3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione nella zona, da parte dello Stato di soggiorno, delle norme di legge, regolamentari ed amministrative diverse da quelle relative al controllo,

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art4 · fonte su Normattiva