1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 di cui sopra, la denunzia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e nel suo contenuto, per gli Stati membri che la avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;68~art13 · fonte su Normattiva