1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e dei funzionari ed impiegati consolari. Esso adotta le disposizioni necessarie affinche' l'Ufficio consolare ed i funzionari ed impiegati consolari godano dei diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e adottera' tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
