1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e dei funzionari ed impiegati consolari. Esso adotta le disposizioni necessarie affinche' l'Ufficio consolare ed i funzionari ed impiegati consolari godano dei diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e adottera' tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art10 · fonte su Normattiva