1. Lo Stato di residenza deve sia facilitare nell'ambito delle sue leggi e regolamenti l'acquisto nel suo territorio da parte dello Stato di invio dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in un'altra maniera. 2. Esso deve egualmente, se e' necessario, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere abitazioni convenienti per i suoi membri.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
