1. I funzionari ed impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. 2. Tuttavia tale esenzione non si estende alle responsabilita' che derivano ai funzionari e impiegati consolari dall'inadempimento di un contratto o da atti dannosi causati da un veicolo, una nave o un aereo.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art13 · fonte su Normattiva