1. Gli impiegati consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo beneficiano soltanto delle immunita' previste agli articoli 13 paragrafo 1 e 15 paragrafo 3 della presente Convenzione. 2. Le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ad eccezione tuttavia di quelle del paragrafo 3 dell'articolo 15, non sono applicabili:
- a)ai membri delle famiglie dei membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo;
- b)ai membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitano una attivita' privata di carattere lucrativo;
- c)ai membri del personale di servizio o del personale privato che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, o che vi esercitino una attivita' privata di carattere lucrativo. 3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare, immotivamente, le funzioni dell'Ufficio consolare.
Testo vigente dal 8 novembre 1978
