1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se non nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essergli applicata. 2. L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nel compimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta dello stesso funzionario, ogni qual volta cio' sia possibile. 3. I membri di un Ufficio consolare e i membri delle loro famiglie non sono tenuti a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in qualita' di esperti sulle leggi e regolamenti dello Stato di invio.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art15 · fonte su Normattiva