[1]ai privilegi ed alle immunita'
[2]Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei riguardi di un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previste negli articoli 39, 40 e 41. La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
