[1]ai privilegi ed alle immunita'

[2]Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei riguardi di un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previste negli articoli 39, 40 e 41. La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art42 · fonte su Normattiva